Art. 4. 
 
  Il personale direttivo e insegnante incaricato o supplente nei Regi
istituti d'istruzione artistica sara' sistemato e  passato  in  ruolo
nel posto occupato qualora il posto sia previsto  dall'organico  come
posto di ruolo. Se l'insegnamento non dia luogo a cattedre di  ruolo,
la sistemazione, anche in istituti di diverso tipo o in altri  ruoli,
sara' disposta a norma degli articoli 2 o 3 del presente  decreto,  a
seconda che gli interessati possiedano o meno titolo di  abilitazione
corrispondente ad insegnamenti di ruolo in altri tipi di scuole.