Art. 4. Il personale direttivo e insegnante incaricato o supplente nei Regi istituti d'istruzione artistica sara' sistemato e passato in ruolo nel posto occupato qualora il posto sia previsto dall'organico come posto di ruolo. Se l'insegnamento non dia luogo a cattedre di ruolo, la sistemazione, anche in istituti di diverso tipo o in altri ruoli, sara' disposta a norma degli articoli 2 o 3 del presente decreto, a seconda che gli interessati possiedano o meno titolo di abilitazione corrispondente ad insegnamenti di ruolo in altri tipi di scuole.