Art. 5. I segretari supplenti e incaricati ai sensi dell'art. 98 del R. decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054, e dell'art. 3 del R. decreto 26 settembre 1936-XIV, n. 1831, e gli assistenti nei Regi istituti d'istruzione media classica, scientifica e magistrale, che non siano a carico degli enti locali, saranno sistemati e passati nel ruolo dei segretari o degli assistenti anche se non forniti del titolo di studio richiesto. Il personale amministrativo nei Regi istituti e Scuole di istruzione media tecnica, che non sia fornito dagli Enti locali, sara' sistemato e passato nei ruoli stabiliti dalla tabella D, annessa alla legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, con assegnazione al gruppo B, se in possesso del titolo di studio richiesto e se abbia esercitato le mansioni del gruppo stesso o, altrimenti, con assegnazione al gruppo C.