Art. 5. 
 
  I segretari supplenti e incaricati ai sensi  dell'art.  98  del  R.
decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054, e dell'art. 3  del  R.  decreto  26
settembre 1936-XIV, n. 1831,  e  gli  assistenti  nei  Regi  istituti
d'istruzione media classica, scientifica e magistrale, che non  siano
a carico degli enti locali, saranno sistemati e passati nel ruolo dei
segretari o degli assistenti anche  se  non  forniti  del  titolo  di
studio richiesto. 
 
  Il  personale  amministrativo  nei  Regi  istituti  e   Scuole   di
istruzione media tecnica, che non  sia  fornito  dagli  Enti  locali,
sara' sistemato e  passato  nei  ruoli  stabiliti  dalla  tabella  D,
annessa alla legge 15 giugno 1931-IX, n.  889,  con  assegnazione  al
gruppo B, se in possesso del titolo di studio richiesto  e  se  abbia
esercitato  le  mansioni  del  gruppo  stesso  o,   altrimenti,   con
assegnazione al gruppo C.