Art. 6. 
 
  Il personale tecnico supplente o incaricato  dei  Regi  istituti  e
Scuole d'istruzione media tecnica, che  non  sia  fornito  per  legge
dagli Enti locali, sara' sistemato  e  passato  nei  ruoli  stabiliti
dalla tabella C annessa alla legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, e dalla
tabella A, n. 3, annessa alla legge 22 aprile 1932-X, n. 490, qualora
sia in possesso del titolo di studio necessario ed  abbia  esercitato
le relative mansioni. 
 
  Il personale di vigilanza dei Convitti annessi ai Regi istituti  di
istruzione tecnica sara' sistemato  e  passato  nei  ruoli  stabiliti
dalla tabella E, annessa  alla  legge  15  giugno  1931-IX,  n.  889,
qualora sia in possesso del titolo  di  studio  necessario  ed  abbia
esercitato le relative mansioni. 
 
  Il personale di cui ai comma precedenti che non sia in possesso del
titolo di studio richiesto sara' sistemato e  passato  nei  ruoli  di
gruppo C.