Art. 6. Il personale tecnico supplente o incaricato dei Regi istituti e Scuole d'istruzione media tecnica, che non sia fornito per legge dagli Enti locali, sara' sistemato e passato nei ruoli stabiliti dalla tabella C annessa alla legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, e dalla tabella A, n. 3, annessa alla legge 22 aprile 1932-X, n. 490, qualora sia in possesso del titolo di studio necessario ed abbia esercitato le relative mansioni. Il personale di vigilanza dei Convitti annessi ai Regi istituti di istruzione tecnica sara' sistemato e passato nei ruoli stabiliti dalla tabella E, annessa alla legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, qualora sia in possesso del titolo di studio necessario ed abbia esercitato le relative mansioni. Il personale di cui ai comma precedenti che non sia in possesso del titolo di studio richiesto sara' sistemato e passato nei ruoli di gruppo C.