Art. 7. Il personale amministrativo e tecnico supplente o incaricato nei Regi istituti di istruzione artistica sara' sistemato e passato in ruolo nel posto che occupa, qualora sia in possesso del titolo di studio necessario e il posto sia compreso nell'organico dell'istituto come posto di ruolo. Il personale predetto che non sia in possesso del titolo di studio richiesto o ricopra un posto non previsto come di ruolo, sara' sistemato in istituti di altro tipo o in posti di altri ruoli, per i quali il titolo di studio sia sufficiente. Per i posti di gruppo C si prescinde dal possesso del titolo di studio.