Art. 7. 
 
  Il personale amministrativo e tecnico supplente  o  incaricato  nei
Regi istituti di istruzione artistica sara' sistemato  e  passato  in
ruolo nel posto che occupa, qualora sia in  possesso  del  titolo  di
studio necessario e il posto sia compreso nell'organico dell'istituto
come posto di ruolo. 
 
  Il personale predetto che non sia in possesso del titolo di  studio
richiesto o ricopra un  posto  non  previsto  come  di  ruolo,  sara'
sistemato in istituti di altro tipo o in posti di altri ruoli, per  i
quali il titolo di studio sia sufficiente. 
 
  Per i posti di gruppo C si prescinde dal  possesso  del  titolo  di
studio.