Art. 8. 
 
  Il personale subalterno supplente o incaricato dei Regi istituti di
istruzione media classica, scientifica, magistrale e tecnica,  e  dei
Regi istituti d'istruzione artistica, che non sia fornito dagli  Enti
locali, sara' sistemato e passato  nei  ruoli  dei  macchinisti,  dei
bidelli o dei custodi, a seconda delle mansioni disimpegnate.