Art. 8. Il personale subalterno supplente o incaricato dei Regi istituti di istruzione media classica, scientifica, magistrale e tecnica, e dei Regi istituti d'istruzione artistica, che non sia fornito dagli Enti locali, sara' sistemato e passato nei ruoli dei macchinisti, dei bidelli o dei custodi, a seconda delle mansioni disimpegnate.