Art. 9. Per la sistemazione e per il passaggio in ruolo del personale avventizio di qualsiasi categoria in servizio presso i Reali educandati ed i Convitti nazionali, che esplichi funzioni per le quali presso i detti Enti esistono posti a carico dello Stato, si osservano le seguenti norme: a) il personale insegnante dei Reali educandati, in possesso del titolo di abilitazione, sara' sistemato e passato nei ruoli dei professori degli Educandati, di cui alle tabelle 2, 3, 4, 5, 6 e 7 annesse al R. decreto 28 aprile 1927-V, n. 801. L'assegnazione alle cattedre sara' fatta con i criteri stabiliti all'art. 2, secondo e terzo comma del presente decreto. Per il personale insegnante che non sia in possesso del titolo di abilitazione, o che sia in possesso di un titolo di abilitazione cui non corrispondono cattedre di ruolo, si applichera' la disposizione di cui all'art. 3 del presente decreto; b) il personale non insegnante che abbia esplicato mansioni per le quali presso i Reali educandati ed i Convitti nazionali esistono posti di ruolo a carico dello Stato sara' sistemato e passato nel ruolo del quale ha esercitato le mansioni, sempreche' sia in possesso del prescritto titolo di studio. Qualora detto personale non sia provvisto del prescritto titolo di studio, sara' sistemato e passato in uno dei ruoli inferiori per i quali possiede titolo. Per i posti di gruppo C si prescinde dal possesso del titolo; c) il personale che abbia esplicato mansioni per le quali presso gli Educandati sono previsti, a norma dell'art. 9 del R. decreto 1° ottobre 1931-IX, n. 1312, posti non di ruolo a carico dello Stato, sara' sistemato e passato in uno dei ruoli statali in base al titolo di studio posseduto e tenuto conto delle mansioni effettivamente esercitate.