Art. 9. 
 
  Per la sistemazione e per  il  passaggio  in  ruolo  del  personale
avventizio  di  qualsiasi  categoria  in  servizio  presso  i   Reali
educandati ed i Convitti nazionali,  che  esplichi  funzioni  per  le
quali presso i detti Enti esistono posti a  carico  dello  Stato,  si
osservano le seguenti norme: 
 
  a) il personale insegnante dei Reali educandati,  in  possesso  del
titolo di abilitazione, sara'  sistemato  e  passato  nei  ruoli  dei
professori degli Educandati, di cui alle tabelle 2, 3, 4, 5,  6  e  7
annesse al R. decreto 28 aprile 1927-V, n. 801.  L'assegnazione  alle
cattedre sara' fatta con i criteri stabiliti all'art.  2,  secondo  e
terzo comma del presente decreto. Per il personale insegnante che non
sia in possesso del titolo di abilitazione, o che sia in possesso  di
un titolo di abilitazione cui non corrispondono cattedre di ruolo, si
applichera' la disposizione di cui all'art. 3 del presente decreto; 
 
  b) il personale non insegnante che abbia esplicato mansioni per  le
quali presso i Reali educandati  ed  i  Convitti  nazionali  esistono
posti di ruolo a carico dello Stato sara'  sistemato  e  passato  nel
ruolo del quale ha esercitato le mansioni, sempreche' sia in possesso
del prescritto titolo di studio. 
 
  Qualora detto personale non sia provvisto del prescritto titolo  di
studio, sara' sistemato e passato in uno dei ruoli  inferiori  per  i
quali possiede titolo. 
 
  Per i posti di gruppo C si prescinde dal possesso del titolo; 
 
  c) il personale che abbia esplicato mansioni per  le  quali  presso
gli Educandati sono previsti, a norma dell'art. 9 del R.  decreto  1°
ottobre 1931-IX, n. 1312, posti non di ruolo a  carico  dello  Stato,
sara' sistemato e passato in uno dei ruoli statali in base al  titolo
di studio posseduto e  tenuto  conto  delle  mansioni  effettivamente
esercitate.