(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 1)
                             REGOLAMENTO 
 
                PER L'ESECUZIONE DELLA LEGGE DI P. S. 
 
                TESTO UNICO 18 GIUGNO 1931-IX, N. 773 
 
                               Art. 1. 
 
  L'autorita' di pubblica sicurezza e' provinciale e locale. 
 
  Sono autorita' provinciali il Prefetto ed il Questore. 
 
  E' autorita' locale, in ciascun  Comune,  il  funzionario  preposto
all'ufficio di pubblica sicurezza. Nei  Comuni  dove  non  esiste  un
ufficio di P. S., e' autorita' locale il Podesta'  o  chi  ne  fa  le
veci.