REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLA LEGGE DI P. S. TESTO UNICO 18 GIUGNO 1931-IX, N. 773 Art. 1. L'autorita' di pubblica sicurezza e' provinciale e locale. Sono autorita' provinciali il Prefetto ed il Questore. E' autorita' locale, in ciascun Comune, il funzionario preposto all'ufficio di pubblica sicurezza. Nei Comuni dove non esiste un ufficio di P. S., e' autorita' locale il Podesta' o chi ne fa le veci.