Art. 10. Il Ministro dell'interno puo', in qualunque tempo, sia sopra denuncia, sia per propria iniziativa, dichiarare, con decreto, la nullita' degli atti e dei provvedimenti delle autorita' di pubblica sicurezza che contengano violazioni di legge o di regolamenti generali o speciali o che ritenga non fondati sopra una causa di pubblico interesse.