(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 10)
                              Art. 10. 
 
  Il Ministro  dell'interno  puo',  in  qualunque  tempo,  sia  sopra
denuncia, sia per propria iniziativa,  dichiarare,  con  decreto,  la
nullita' degli atti e dei provvedimenti delle autorita'  di  pubblica
sicurezza  che  contengano  violazioni  di  legge  o  di  regolamenti
generali o speciali o che ritenga non  fondati  sopra  una  causa  di
pubblico interesse.