(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 100)
                              Art. 100. 
 
  Qualora per lavori urgenti o di  breve  durata,  l'impianto  di  un
regolare deposito possa essere causa di  ritardo,  il  Prefetto  puo'
rilasciare,   con   l'osservanza   delle    prescrizioni    stabilite
nell'allegato B, speciale licenza per acquistare e detenere  limitate
quantita' di esplosivi  di  qualsiasi  categoria,  non  superiori  al
consumo  di  otto  giorni,  da  custodirsi  in  luogo  adatto,  fuori
dell'abitato, e in modo che non possano cadere in altre mani,  e  con
assoluto divieto di venderli, cederli o consegnarli ad altri.