(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 101)
                              Art. 101. 
 
  Chi chiede la licenza per fabbricare o accendere fuochi artificiali
deve  ottenere  una  dichiarazione  di  idoneita'  da  parte  di   un
funzionario dell'ufficio tecnico di finanza, competente in materia di
esplosivi. 
 
  La dichiarazione e' rilasciata in seguito al  risultato  favorevole
di un esperimento pratico, col quale l'aspirante deve  dimostrare  la
conoscenza delle sostanze impiegate  nella  preparazione  dei  fuochi
artificiali e la tecnica della fabbricazione  e  dell'accensione  dei
fuochi. 
 
  L'aspirante e' tenuto a versare la somma di L. 50,  per  indennita'
al funzionario dell'ufficio tecnico  di  finanza  che  presiede  agli
esami. 
 
  Tien  luogo  della  dichiarazione  di  cui  al   primo   comma   di
quest'articolo  il  certificato  di  idoneita'   rilasciato   da   un
laboratorio pirotecnico  governativo  o  da  un  centro  militare  di
esperienze abilitato al rilascio di diplomi di artificieri.