(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 102)
                              Art. 102. 
 
  Chi chiede la licenza per fabbricare esplosivi di qualsiasi  specie
e' tenuto a dimostrare la propria idoneita'  nei  modi  indicati  nel
primo o nel secondo comma dell'articolo  precedente  e  a  pagare  la
somma stabilita dallo stesso articolo. 
 
  Per le licenze di deposito, vendita e  trasporto,  l'idoneita'  del
richiedente puo'  essere  dimostrata  con  qualsiasi  mezzo  ritenuto
sufficiente  a  giudizio  dell'autorita'  di  P.  S.   competente   a
rilasciare la licenza.