(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 102)
Art. 102.
Chi chiede la licenza per fabbricare esplosivi di qualsiasi specie
e' tenuto a dimostrare la propria idoneita' nei modi indicati nel
primo o nel secondo comma dell'articolo precedente e a pagare la
somma stabilita dallo stesso articolo.
Per le licenze di deposito, vendita e trasporto, l'idoneita' del
richiedente puo' essere dimostrata con qualsiasi mezzo ritenuto
sufficiente a giudizio dell'autorita' di P. S. competente a
rilasciare la licenza.