(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 103)
                              Art. 103. 
 
  Il titolare delle licenze contemplate dall'art. 52 della  legge  e'
tenuto  a  dimostrare  di   avere   stipulato,   a   proprie   spese,
l'assicurazione individuale o collettiva, degli operai  e  guardiani,
tanto per gli infortuni che per  le  altre  specie  di  assicurazioni
obbligatorie a norma di legge.