(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 104)
                              Art. 104. 
 
  Gli esplosivi della 2ª e 3ª categoria non possono essere ceduti che
alle pubbliche autorita', o ai fabbricanti o depositari  autorizzati,
o  a  chi  dimostri  di  averne  bisogno  nell'esercizio  della   sua
professione, arte o mestiere, e dia garanzia di non abusarne. 
 
  Tali condizioni  devono  farsi  constare  mediante  un  certificato
dell'autorita' locale di  P.  S.,  che  deve  essere  trattenuto  dal
fabbricante o dal venditore, il quale deve annotare  la  quantita'  e
qualita' delle materie vendute o consegnate nell'apposito registro.