Art. 104. Gli esplosivi della 2ª e 3ª categoria non possono essere ceduti che alle pubbliche autorita', o ai fabbricanti o depositari autorizzati, o a chi dimostri di averne bisogno nell'esercizio della sua professione, arte o mestiere, e dia garanzia di non abusarne. Tali condizioni devono farsi constare mediante un certificato dell'autorita' locale di P. S., che deve essere trattenuto dal fabbricante o dal venditore, il quale deve annotare la quantita' e qualita' delle materie vendute o consegnate nell'apposito registro.