Art. 105. Chi ha ottenuto la licenza per fabbricare o per tenere in deposito materie esplodenti, ha i seguenti obblighi: 1° non lavorare di notte; 2° non impiegare fuoco o lume nell'interno dei locali dichiarati pericolosi dalla Commissione tecnica provinciale per gli esplosivi e le materie infiammabili. Tali locali possono, tuttavia, essere illuminati con lampade situate all'esterno, in apposite nicchie e separate dai locali stessi mediante parete fissa di vetro. Ogni canalizzazione elettrica deve essere sempre collocata all'esterno dei locali; 3° far trasportare entro 48 ore le materie fabbricate, nei magazzini di deposito; 4° tenere quel numero di guardiani che la Commissione tecnica ritiene necessario per la custodia delle materie esplodenti. I guardiani devono essere nominati secondo le norme prescritte dagli articoli 133 e 138 della legge.