(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 105)
                              Art. 105. 
 
  Chi ha ottenuto la licenza per fabbricare o per tenere in  deposito
materie esplodenti, ha i seguenti obblighi: 
 
  1° non lavorare di notte; 
 
  2° non impiegare fuoco o lume nell'interno  dei  locali  dichiarati
pericolosi dalla Commissione tecnica provinciale per gli esplosivi  e
le materie infiammabili. 
 
  Tali  locali  possono,  tuttavia,  essere  illuminati  con  lampade
situate all'esterno, in apposite nicchie e separate dai locali stessi
mediante parete fissa di vetro. Ogni  canalizzazione  elettrica  deve
essere sempre collocata all'esterno dei locali; 
 
  3°  far  trasportare  entro  48  ore  le  materie  fabbricate,  nei
magazzini di deposito; 
 
  4° tenere quel numero  di  guardiani  che  la  Commissione  tecnica
ritiene necessario per la custodia delle materie esplodenti. 
 
  I guardiani devono essere  nominati  secondo  le  norme  prescritte
dagli articoli 133 e 138 della legge.