Art. 106. La licenza pel trasporto degli esplosivi di seconda e terza categoria deve vincolarsi alla condizione che il trasporto per via ordinaria sia fatto con l'accompagnamento di una o piu' guardie particolari giurate, oppure di uno o piu' agenti della forza pubblica, in modo da rendere sicura la custodia di quelle materie. Tuttavia, il trasporto di esplosivi di seconda categoria sino al quantitativo di cinque chilogrammi e di quelli di terza fino al numero di cinquanta, puo' essere autorizzato dal Prefetto senza vincolo di scorta.