(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 106)
                              Art. 106. 
 
  La licenza  pel  trasporto  degli  esplosivi  di  seconda  e  terza
categoria deve vincolarsi alla condizione che il  trasporto  per  via
ordinaria sia fatto con  l'accompagnamento  di  una  o  piu'  guardie
particolari  giurate,  oppure  di  uno  o  piu'  agenti  della  forza
pubblica, in modo da rendere sicura la custodia di quelle materie. 
 
  Tuttavia, il trasporto di esplosivi di seconda  categoria  sino  al
quantitativo di cinque chilogrammi e  di  quelli  di  terza  fino  al
numero di cinquanta,  puo'  essere  autorizzato  dal  Prefetto  senza
vincolo di scorta.