(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 107)
                              Art. 107. 
 
  I comandanti delle navi mercantili  in  arrivo  che  hanno  carico,
anche parziale, di esplosivi, e  quelli  delle  navi  mercantili  che
devono  ricevere  il  carico,  anche  parziale,  di  esplosivi,  sono
rispettivamente  tenuti,  i  primi  a  darne  avviso  entro  24   ore
dall'entrata in porto, e i secondi almeno 24 ore prima di ricevere il
carico alle autorita' di pubblica sicurezza del porto.