Art. 108. Nel registro prescritto dall'art. 55 della legge, si prende nota della data dell'operazione, della persona e della ditta con la quale l'operazione e' compiuta, della specie e quantita' dell'esplosivo acquistato o venduto, e del modo col quale lo acquirente ha dimostrato la propria identita' personale. E' permessa la vendita della polvere e delle cartucce da caccia al minore che esibisca la licenza di porto d'arme.