(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 108)
                              Art. 108. 
 
  Nel registro prescritto dall'art. 55 della legge,  si  prende  nota
della data dell'operazione, della persona e della ditta con la  quale
l'operazione e' compiuta, della  specie  e  quantita'  dell'esplosivo
acquistato  o  venduto,  e  del  modo  col  quale  lo  acquirente  ha
dimostrato la propria identita' personale. 
 
  E' permessa la vendita della polvere e delle cartucce da caccia  al
minore che esibisca la licenza di porto d'arme.