(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 109)
                              Art. 109. 
 
  In caso di sottrazione o distrazione di materie esplodenti  da  una
fabbrica, da un deposito  o  da  una  rivendita,  deve  essere  fatta
immediata denunzia all'autorita' di P. S. 
 
  Nel caso di negligenza nella custodia o di ritardo della  denunzia,
la licenza puo' essere revocata,  senza  pregiudizio  delle  sanzioni
penali in cui il titolare possa essere incorso.