Art. 109. In caso di sottrazione o distrazione di materie esplodenti da una fabbrica, da un deposito o da una rivendita, deve essere fatta immediata denunzia all'autorita' di P. S. Nel caso di negligenza nella custodia o di ritardo della denunzia, la licenza puo' essere revocata, senza pregiudizio delle sanzioni penali in cui il titolare possa essere incorso.