(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 11)
                              Art. 11. 
 
  Le autorizzazioni di polizia sono concesse esclusivamente  ai  fini
di polizia e non possono essere invocate per escludere o diminuire la
responsabilita' civile o penale in cui i concessionari possano essere
incorsi nell'esercizio concreto della loro attivita'.