(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 110)
                              Art. 110. 
 
  E' soggetta alla licenza contemplata dall'articolo 57  della  legge
la costruzione di impianti  provvisori  elettrici  per  straordinarie
illuminazioni  pubbliche,  in  occasione  di  festivita'   civili   o
religiose o in qualsiasi altra contingenza. 
 
  La licenza non puo' essere rilasciata a chi non dimostri la propria
capacita' tecnica, con qualunque mezzo ritenuto idoneo dall'autorita'
di P. S. 
 
  Gli  spari,  le  esplosioni  e  le  accensioni  diverse  da  quelle
contemplate  al  primo  comma  del  presente  articolo  non   possono
compiersi che in luogo sufficientemente lontano dalla folla, in  modo
da prevenire danni o infortuni. 
 
  E' obbligatoria l'assistenza della forza pubblica.