Art. 110. E' soggetta alla licenza contemplata dall'articolo 57 della legge la costruzione di impianti provvisori elettrici per straordinarie illuminazioni pubbliche, in occasione di festivita' civili o religiose o in qualsiasi altra contingenza. La licenza non puo' essere rilasciata a chi non dimostri la propria capacita' tecnica, con qualunque mezzo ritenuto idoneo dall'autorita' di P. S. Gli spari, le esplosioni e le accensioni diverse da quelle contemplate al primo comma del presente articolo non possono compiersi che in luogo sufficientemente lontano dalla folla, in modo da prevenire danni o infortuni. E' obbligatoria l'assistenza della forza pubblica.