(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 111)
                              Art. 111. 
 
  L'obbligo dell'iscrizione nell'apposito registro, di  cui  all'art.
62 della legge, incombe: 
 
  a) ai portieri degli stabili rustici ed urbani,  tanto  se  abitati
dal proprietario che se dati in affitto, o disabitati; 
 
  b) ai portieri o custodi degli alberghi di qualsiasi  categoria,  o
degli esercizi pubblici in genere, anche se disabitati; dei locali di
pubblico trattenimento o di pubblico spettacolo, nonche' di qualsiasi
negozio, anche durante l'eventuale periodo di chiusura; 
 
  c) alle persone addette alla  custodia  interna  od  esterna  delle
fabbriche,  delle  officine,  dei  cantieri,   degli   opifici,   dei
magazzini, dei depositi,  degli  stabilimenti  di  qualsiasi  specie,
degli uffici e simili anche durante l'eventuale periodo di chiusura; 
 
  d) a coloro che sostituiscono il portiere, anche se persone di  sua
famiglia. 
 
  Si considerano portieri anche  coloro  che,  oltre  a  mansioni  di
custodia, attendono a qualsiasi altra occupazione.