(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 112)
                              Art. 112. 
 
  I documenti da prodursi a corredo della  domanda  per  l'iscrizione
nel registro dei portieri sono esenti da tassa  di  bollo  a  termine
dell'art. 74 della tabella B annessa alla  legge  sul  bollo  del  30
dicembre 1923, n. 3268.