(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 112)
Art. 112.
I documenti da prodursi a corredo della domanda per l'iscrizione
nel registro dei portieri sono esenti da tassa di bollo a termine
dell'art. 74 della tabella B annessa alla legge sul bollo del 30
dicembre 1923, n. 3268.