Art. 113. L'autorita' di P. S., nel provvedere sulle domande per la iscrizione nel registro dei portieri, valuta, con criterio discrezionale, la idoneita' morale e politica dell'aspirante, ed, in particolare, accerta se, per eta', condizioni di salute, intelligenza, egli sia in grado di spiegare la necessaria vigilanza e di opporsi efficacemente alla consumazione di azioni delittuose. Il portiere e' tenuto a corrispondere ad ogni richiesta della autorita' di P. S. e a riferire ogni circostanza utile ai fini della prevenzione generale e della repressione dei reati.