(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 113)
                              Art. 113. 
 
  L'autorita'  di  P.  S.,  nel  provvedere  sulle  domande  per   la
iscrizione  nel  registro  dei   portieri,   valuta,   con   criterio
discrezionale, la idoneita' morale e politica dell'aspirante, ed,  in
particolare,  accerta   se,   per   eta',   condizioni   di   salute,
intelligenza, egli sia in grado di spiegare la necessaria vigilanza e
di opporsi efficacemente alla consumazione di azioni delittuose. 
 
  Il portiere e' tenuto  a  corrispondere  ad  ogni  richiesta  della
autorita' di P. S. e a riferire ogni circostanza utile ai fini  della
prevenzione generale e della repressione dei reati.