(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 114)
                              Art. 114. 
 
  Il registro per l'iscrizione dei portieri e'  conforme  al  modello
annesso al presente regolamento. 
 
  L'autorita'  di  pubblica  sicurezza,  accertata  l'identita'   del
richiedente e la sua idoneita' ai sensi dell'articolo precedente, gli
rilascia il certificato sul modello annesso.