(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 115)
                              Art. 115. 
 
  Qualora,  per  l'esecuzione  delle  disposizioni  contenute   negli
articoli 64 e 65 della legge, occorra una visita  sopraluogo,  questa
e' eseguita, a spese della parte richiedente o ricorrente, da  uno  o
da tre periti incaricati dal Prefetto  o  dal  Podesta',  secondo  la
rispettiva competenza.