(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 116)
                              Art. 116. 
 
  La domanda per ottenere la licenza di cui agli  articoli  68  e  69
della legge deve essere presentata dal titolare  dell'impresa  o  dal
suo legale  rappresentante,  e  deve  contenere  l'indicazione  della
specie di spettacolo o di trattenimento e  il  numero  o  il  periodo
delle rappresentazioni. 
 
  Alla domanda della licenza  per  pubbliche  rappresentazioni  nelle
sale di varieta', nei circhi equestri  e  in  qualunque  altro  luogo
pubblico o aperto al pubblico, esclusi i teatri per  rappresentazioni
di opere liriche  o  drammatiche,  occorre  unire  i  certificati  di
nascita dei minorenni che prendano parte alle rappresentazioni. 
 
  La   licenza   e'   concessa   per   un   numero   determinato   di
rappresentazioni o di trattenimenti di una sola specie. 
 
  La  concessione  di  nuove  licenze  di  esercizio  per  spettacoli
cinematografici, misti e teatrali e  la  rinnovazione  delle  licenze
stesse sono subordinate al preventivo nulla osta del Ministero  della
cultura  popolare,  a  termini  dei  Regi  decreti-legge  3  febbraio
1936-XIV, n. 419 e 10 settembre 1936-XIV, n. 1946.