Art. 116. La domanda per ottenere la licenza di cui agli articoli 68 e 69 della legge deve essere presentata dal titolare dell'impresa o dal suo legale rappresentante, e deve contenere l'indicazione della specie di spettacolo o di trattenimento e il numero o il periodo delle rappresentazioni. Alla domanda della licenza per pubbliche rappresentazioni nelle sale di varieta', nei circhi equestri e in qualunque altro luogo pubblico o aperto al pubblico, esclusi i teatri per rappresentazioni di opere liriche o drammatiche, occorre unire i certificati di nascita dei minorenni che prendano parte alle rappresentazioni. La licenza e' concessa per un numero determinato di rappresentazioni o di trattenimenti di una sola specie. La concessione di nuove licenze di esercizio per spettacoli cinematografici, misti e teatrali e la rinnovazione delle licenze stesse sono subordinate al preventivo nulla osta del Ministero della cultura popolare, a termini dei Regi decreti-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 419 e 10 settembre 1936-XIV, n. 1946.