(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 117)
                              Art. 117. 
 
  Il rilascio della licenza per esercitare sale  cinematografiche  e'
subordinato all'accertamento della capacita' tecnica degli  operatori
da effettuarsi dalla Commissione di vigilanza di cui al seguente art.
141 ed all'accertamento che la cabina sia sistemata in modo  che  non
abbia comunicazione diretta con la sala e  col  pubblico  e  che  sia
attrezzata in  maniera  che  un  principio  d'incendio  possa  essere
prontamente represso. 
 
  Inoltre  la  macchina  di  proiezione  deve  essere  dotata  di  un
dispositivo di sicurezza atto a prevenire la possibilita'  d'incendio
e ad assicurare nella eventualita'  la  illuminazione  automatica  ed
istantanea della sala e dei locali di servizio. 
 
  Il dispositivo di sicurezza  deve  essere  di  tipo  approvato  dal
Ministero dell'interno, sentita  la  Commissione  consultiva  per  le
sostanze esplosive ed infiammabili.