(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 117)
Art. 117.
Il rilascio della licenza per esercitare sale cinematografiche e'
subordinato all'accertamento della capacita' tecnica degli operatori
da effettuarsi dalla Commissione di vigilanza di cui al seguente art.
141 ed all'accertamento che la cabina sia sistemata in modo che non
abbia comunicazione diretta con la sala e col pubblico e che sia
attrezzata in maniera che un principio d'incendio possa essere
prontamente represso.
Inoltre la macchina di proiezione deve essere dotata di un
dispositivo di sicurezza atto a prevenire la possibilita' d'incendio
e ad assicurare nella eventualita' la illuminazione automatica ed
istantanea della sala e dei locali di servizio.
Il dispositivo di sicurezza deve essere di tipo approvato dal
Ministero dell'interno, sentita la Commissione consultiva per le
sostanze esplosive ed infiammabili.