(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 118)
                              Art. 118. 
 
  La licenza di cui all'art. 68 della legge  deve  richiedersi  anche
per i circoli privati a cui si  acceda  da  non  soci  con  biglietto
d'invito, quando, per il numero delle persone invitate, o  per  altre
circostanze,  sia   da   escludere   il   carattere   privato   della
rappresentazione o del trattenimento. 
 
  Sono del  pari  soggetti  alla  licenza  le  rappresentazioni  o  i
trattenimenti  dati  al  pubblico  nel  recinto   delle   esposizioni
artistiche, industriali e simili. 
 
  Per  dare  spettacoli  cinematografici  ambulantemente  occorre  la
licenza di cui all'art. 68 della legge: pero'  gli  esercenti  cinema
ambulanti che si recano in comuni della stessa provincia,  una  volta
ottenuta  la  licenza  di  cui  all'art.  68  della  legge,   possono
esercitare la loro attivita' in base a semplice visto  dell'autorita'
locale di P.  S.,  che  potra'  imporre  speciali  modalita'  per  lo
spettacolo.