(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 119)
                              Art. 119. 
 
  Non puo' essere concessa licenza per corse di cavalli o  per  altre
simili gare, se nel luogo a cio' destinato non  sia  provveduto,  con
ripari materiali, a garantire l'incolumita' degli spettatori. 
 
  Per  le  corse  ciclistiche  o   podistiche   a   lungo   percorso,
l'apposizione dei ripari puo'  essere  limitata  ai  luoghi  indicati
dall'autorita' di P. S., compresi, in ogni caso, il luogo di partenza
o il traguardo. 
 
  Agli agenti della forza pubblica che concorrono a mantenere sgombro
lo  spazio  destinato  alla   corsa   e'   dovuta,   a   carico   del
concessionario, l'indennita' nella misura determinata dai  rispettivi
regolamenti. 
 
  Tra le condizioni da  imporsi  nella  licenza  dev'essere  compresa
quella di provvedere al servizio di assistenza sanitaria pei casi  di
infortunio. 
 
  Le disposizioni di questo articolo si applicano  anche  alle  corse
indetto da societa' debitamente costituite o autorizzate.