Art. 119. Non puo' essere concessa licenza per corse di cavalli o per altre simili gare, se nel luogo a cio' destinato non sia provveduto, con ripari materiali, a garantire l'incolumita' degli spettatori. Per le corse ciclistiche o podistiche a lungo percorso, l'apposizione dei ripari puo' essere limitata ai luoghi indicati dall'autorita' di P. S., compresi, in ogni caso, il luogo di partenza o il traguardo. Agli agenti della forza pubblica che concorrono a mantenere sgombro lo spazio destinato alla corsa e' dovuta, a carico del concessionario, l'indennita' nella misura determinata dai rispettivi regolamenti. Tra le condizioni da imporsi nella licenza dev'essere compresa quella di provvedere al servizio di assistenza sanitaria pei casi di infortunio. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle corse indetto da societa' debitamente costituite o autorizzate.