(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 120)
                              Art. 120. 
 
  Per le gare di velocita' di autoveicoli, aeronautiche e simili,  si
osservano, oltre  alle  disposizioni  stabilite  dalle  leggi  e  dai
regolamenti  speciali,  anche  tutte  le   altre   prescrizioni   che
l'autorita' di  P.  S.  ritenesse  necessario  di  imporre  a  tutela
dell'ordine pubblico e della pubblica incolumita'.