(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 121)
                              Art. 121. 
 
  Per  le  gare  sportive  di  ogni  specie,  eseguite  a  scopo   di
trattenimento pubblico, come  quelle  del  giuoco  della  palla,  del
pallone, del calcio, del tiro a volo, del pugilato (boxe), di lotta e
simili, deve essere preventivamente comunicato all'autorita' di P. S.
l'apposito regolamento del giuoco.