(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 122)
                              Art. 122. 
 
  Negli spettacoli equestri e ginnastici non sono  permessi  esercizi
pericolosi se non siano  circondati  dalle  dovute  garanzie  per  il
pubblico e per gli attori. 
 
  Ove trattisi di esercizi  ginnastici  a  grandi  altezze,  si  deve
collocare una rete adatta ad evitare sinistri.