(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 123)
                              Art. 123. 
 
  Chi  intende  promuovere  manifestazioni  sportive,  con  carattere
educativo, esclusa qualsiasi finalita' di lucro  o  di  speculazione,
deve darne avviso all'autorita' locale di P.  S.  almeno  tre  giorni
prima di quello fissato per la manifestazione. 
 
  L'autorita' di P. S., ove  ritenga  che  la  manifestazione  assuma
carattere di spettacolo o di trattenimento pubblico, invita subito  i
promotori a munirsi della licenza prescritta dall'articolo  68  della
legge e ne informa tempestivamente il Questore.