Art. 123. Chi intende promuovere manifestazioni sportive, con carattere educativo, esclusa qualsiasi finalita' di lucro o di speculazione, deve darne avviso all'autorita' locale di P. S. almeno tre giorni prima di quello fissato per la manifestazione. L'autorita' di P. S., ove ritenga che la manifestazione assuma carattere di spettacolo o di trattenimento pubblico, invita subito i promotori a munirsi della licenza prescritta dall'articolo 68 della legge e ne informa tempestivamente il Questore.