(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 124)
                              Art. 124. 
 
  E'  richiesta  la  licenza  dell'autorita'  di  P.  S.,  a  termine
dell'art. 69 della legge, per i piccoli trattenimenti che si danno al
pubblico, anche temporaneamente, in baracche o in locali  provvisori,
o all'aperto, da commedianti, burattinai,  tenitori  di  giostre,  di
caroselli, di altalene, bersagli e simili. 
 
  Sono soggetti alla  stessa  licenza  gli  spettacoli  di  qualsiasi
specie che si danno nei pubblici esercizi  contemplati  dall'articolo
86 della legge.