Art. 125. L'autorita' locale di P. S., nel concedere la licenza di cui e' parola nell'art. 69 della legge, deve vietare che si espongano oggetti offensivi del buon costume o che possano destare spavento o ribrezzo; deve curare che non si abusi dell'altrui credulita' e che sia esclusa ogni possibilita' di pericolo per gli spettatori, specialmente nella esposizione di animali feroci.