(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 125)
                              Art. 125. 
 
  L'autorita' locale di P. S., nel concedere la  licenza  di  cui  e'
parola nell'art. 69  della  legge,  deve  vietare  che  si  espongano
oggetti offensivi del buon costume o che possano destare  spavento  o
ribrezzo; deve curare che non si abusi dell'altrui credulita'  e  che
sia  esclusa  ogni  possibilita'  di  pericolo  per  gli  spettatori,
specialmente nella esposizione di animali feroci.