(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 126)
                              Art. 126. 
 
  Sono vietati gli spettacoli o trattenimenti che possono dar luogo a
turbamenti dell'ordine pubblico o siano contrari  alla  morale  o  al
buon costume. 
 
  In particolare, deve essere vietata ogni rappresentazione: 
 
  1) che faccia l'apologia di un vizio o di un delitto, o che miri ad
eccitare l'odio o l'avversione fra le classi sociali; 
 
  2) che offenda, anche  con  allusioni,  la  sacra  persona  del  Re
Imperatore, il Sommo Pontefice, il Capo del Governo, le  persone  dei
Ministri,  le  istituzioni  dello  Stato  oppure  i   Sovrani   o   i
rappresentanti delle Potenze estere; 
 
  3) che ecciti nelle moltitudini il disprezzo della legge o che  sia
contraria al sentimento nazionale o religioso o che possa  turbare  i
rapporti internazionali; 
 
  4) che offenda il decoro o il prestigio dello autorita'  pubbliche,
dei funzionari e degli agenti  della  forza  pubblica,  dei  militari
delle forze  armate,  oppure  la  vita  privata  delle  persone  o  i
principii costitutivi della famiglia; 
 
  5) che si riferisca a fatti che, per  la  loro  nefandezza  abbiano
commossa la pubblica opinione; 
 
  6) che comunque, per peculiari circostanze di tempo di luogo, o  di
persone, possa essere ritenuta di danno o di pericolo pubblico.