Art. 126. Sono vietati gli spettacoli o trattenimenti che possono dar luogo a turbamenti dell'ordine pubblico o siano contrari alla morale o al buon costume. In particolare, deve essere vietata ogni rappresentazione: 1) che faccia l'apologia di un vizio o di un delitto, o che miri ad eccitare l'odio o l'avversione fra le classi sociali; 2) che offenda, anche con allusioni, la sacra persona del Re Imperatore, il Sommo Pontefice, il Capo del Governo, le persone dei Ministri, le istituzioni dello Stato oppure i Sovrani o i rappresentanti delle Potenze estere; 3) che ecciti nelle moltitudini il disprezzo della legge o che sia contraria al sentimento nazionale o religioso o che possa turbare i rapporti internazionali; 4) che offenda il decoro o il prestigio dello autorita' pubbliche, dei funzionari e degli agenti della forza pubblica, dei militari delle forze armate, oppure la vita privata delle persone o i principii costitutivi della famiglia; 5) che si riferisca a fatti che, per la loro nefandezza abbiano commossa la pubblica opinione; 6) che comunque, per peculiari circostanze di tempo di luogo, o di persone, possa essere ritenuta di danno o di pericolo pubblico.