(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 127)
                              Art. 127. 
 
  Agli effetti dell'art. 73 della legge, modificato dall'art.  6  del
R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 237,  non  possono  darsi  o
recitarsi in pubblico opere, drammi ed ogni altra produzione teatrale
che non siano state approvate dal Ministero della cultura popolare. 
 
  Il  titolare  della  licenza  risponde  della  osservanza  di  tale
disposizione ed e'  tenuto  a  presentare  ad  ogni  richiesta  degli
ufficiali e degli agenti della forza  pubblica  la  copia  col  visto
originale del Ministero della cultura popolare. 
 
  Il Prefetto puo', a norma dell'art. 74 della legge,  vietare  nella
propria provincia, per locali  circostanze,  la  rappresentazione  di
qualunque  produzione   teatrale,   anche   se   essa   abbia   avuta
l'approvazione del Ministero della cultura popolare.