Art. 127. Agli effetti dell'art. 73 della legge, modificato dall'art. 6 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 237, non possono darsi o recitarsi in pubblico opere, drammi ed ogni altra produzione teatrale che non siano state approvate dal Ministero della cultura popolare. Il titolare della licenza risponde della osservanza di tale disposizione ed e' tenuto a presentare ad ogni richiesta degli ufficiali e degli agenti della forza pubblica la copia col visto originale del Ministero della cultura popolare. Il Prefetto puo', a norma dell'art. 74 della legge, vietare nella propria provincia, per locali circostanze, la rappresentazione di qualunque produzione teatrale, anche se essa abbia avuta l'approvazione del Ministero della cultura popolare.