(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 129)
                              Art. 129. 
 
  Tra i trattenimenti vietati a  termini  dell'art.  70  della  legge
sono: le corse con uso di  pungolo  acuminato,  i  combattimenti  tra
animali, le corride, il  lancio  delle  anitre  in  acqua,  l'uso  di
animali vivi per alberi di cuccagna o per bersaglio fisso e simili.