(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 130)
                              Art. 130. 
 
  L'avviso di cui e' parola nell'art. 75 della legge dev'essere  dato
al  Questore  nei  modi  prescritti   dall'art.   15   del   presente
regolamento, e deve contenere: 
 
  a) le generalita'  e  la  firma  di  chi  gestisce  la  produzione,
importa, esporta o fa commercio di pellicole cinematografiche; 
 
  b) l'indicazione del luogo dove si producono o  si  commerciano  le
pellicole; ovvero dello stato da cui le pellicole sono importate o al
quale sono esportate, nonche', in quest'ultimo caso, del titolo delle
pellicole esportate e della data del nulla osta ministeriale.