Art. 130. L'avviso di cui e' parola nell'art. 75 della legge dev'essere dato al Questore nei modi prescritti dall'art. 15 del presente regolamento, e deve contenere: a) le generalita' e la firma di chi gestisce la produzione, importa, esporta o fa commercio di pellicole cinematografiche; b) l'indicazione del luogo dove si producono o si commerciano le pellicole; ovvero dello stato da cui le pellicole sono importate o al quale sono esportate, nonche', in quest'ultimo caso, del titolo delle pellicole esportate e della data del nulla osta ministeriale.