(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 131)
                              Art. 131. 
 
  I  produttori,  gli  importatori,  gli  esportatori  e  coloro  che
esercitano  il  commercio  delle  pellicole  cinematografiche,   sono
obbligati a tenere un registro in ordine cronologico delle  pellicole
prodotte, importate  o  esportate  o  comunque  oggetto  del  proprio
commercio, e ad annotarvi i singoli  nulla  osta  o  i  divieti,  con
l'indicazione della data e del numero. 
 
  Nel caso di nulla osta condizionato, ovvero di nulla osta  relativo
a successive edizioni di pellicole in primo  tempo  respinte,  oppure
comunque  approvate  in  forma  diversa  da  quella  presentata  alla
revisione, deve essere  fatta  immediata  e  chiara  annotazione  nel
registro. 
 
  Le  disposizioni  del  presente  articolo  e  quelle  dell'articolo
precedente non si applicano all'Istituto nazionale  LUCE  e  all'Ente
nazionale acquisti importazioni pellicole estere.