(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 132)
                              Art. 132. 
 
  A norma dell'art. 76 della legge, modificata dall'art. 6, lett. d),
della legge 26 aprile 1934-XII, n. 653, l'autorizzazione  all'impiego
di  uno  o  piu'  fanciulli  nella  preparazione  di  un  determinato
spettacolo cinematografico, non puo' essere concessa dal Prefetto  se
non quando sia stato accertato che la preparazione e  lo  svolgimento
delle scene, nelle quali s'intende impiegare i fanciulli, non abbiano
luogo in ore avanzate della  notte,  ne'  in  localita'  insalubri  o
pericolose; che l'opera da prestare, per la sua  qualita'  e  durata,
sia compatibile con l'eta' o le condizioni fisiche dei fanciulli  per
i  quali  e'  chiesta  l'autorizzazione;  e  che  il  soggetto  della
rappresentazione non sia  tale  da  poter  danneggiare  moralmente  i
fanciulli medesimi. 
 
  Prima di provvedere sulla domanda di  autorizzazione,  il  Prefetto
promuove  su  di  essa  il  parere  del  Comitato  di  patronato  per
l'assistenza della maternita'  e  dell'infanzia  della  zona  in  cui
risiedono i fanciulli da impiegare nella rappresentazione. 
 
  Il Comitato, compiuti  gli  opportuni  accertamenti,  si  pronunzia
sulla domanda, indicando, ove ne sia  il  caso,  le  condizioni  alle
quali debba essere  subordinata  l'autorizzazione  per  garantire  la
salute e la moralita' dei fanciulli.