Art. 132. A norma dell'art. 76 della legge, modificata dall'art. 6, lett. d), della legge 26 aprile 1934-XII, n. 653, l'autorizzazione all'impiego di uno o piu' fanciulli nella preparazione di un determinato spettacolo cinematografico, non puo' essere concessa dal Prefetto se non quando sia stato accertato che la preparazione e lo svolgimento delle scene, nelle quali s'intende impiegare i fanciulli, non abbiano luogo in ore avanzate della notte, ne' in localita' insalubri o pericolose; che l'opera da prestare, per la sua qualita' e durata, sia compatibile con l'eta' o le condizioni fisiche dei fanciulli per i quali e' chiesta l'autorizzazione; e che il soggetto della rappresentazione non sia tale da poter danneggiare moralmente i fanciulli medesimi. Prima di provvedere sulla domanda di autorizzazione, il Prefetto promuove su di essa il parere del Comitato di patronato per l'assistenza della maternita' e dell'infanzia della zona in cui risiedono i fanciulli da impiegare nella rappresentazione. Il Comitato, compiuti gli opportuni accertamenti, si pronunzia sulla domanda, indicando, ove ne sia il caso, le condizioni alle quali debba essere subordinata l'autorizzazione per garantire la salute e la moralita' dei fanciulli.