(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 134)
                              Art. 134. 
 
  La ditta la quale ha ottenuto il nulla osta per  la  proiezione  di
pellicole  cinematografiche  ha  l'obbligo  di  assicurarsi  che  gli
esemplari delle pellicole, comunque ceduti per la rappresentazione in
pubblico nel Regno, siano esattamente conformi a quello per il  quale
venne rilasciato il nulla osta.