(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 135)
                              Art. 135. 
 
  Chiunque da' rappresentazioni  cinematografiche  in  pubblico  deve
assicurarsi che le pellicole siano esattamente quelle  per  le  quali
siano stati rilasciati i rispettivi nulla osta e  che  le  condizioni
con essi imposte siano esattamente osservate. 
 
  Egli deve altresi' presentare tali nulla osta all'autorita'  di  P.
S., ed esibirli, poi, ad  ogni  richiesta  degli  ufficiali  o  degli
agenti della forza pubblica.