Art. 135. Chiunque da' rappresentazioni cinematografiche in pubblico deve assicurarsi che le pellicole siano esattamente quelle per le quali siano stati rilasciati i rispettivi nulla osta e che le condizioni con essi imposte siano esattamente osservate. Egli deve altresi' presentare tali nulla osta all'autorita' di P. S., ed esibirli, poi, ad ogni richiesta degli ufficiali o degli agenti della forza pubblica.