Art. 136. Al possessore della pellicola e' fatto obbligo di non modificare il titolo, i sottotitoli o le scritture; di non sostituire i quadri e le scene relative; di non aggiungerne altri e di non alterare in qualsiasi modo l'ordine. Quando tali prescrizioni non siano osservate da parte del possessore, o quando la pellicola non corrisponda a quella per la quale e' stato rilasciato il nulla osta, la relativa riproduzione al pubblico e' considerata come mancante del nulla osta medesimo, salvo l'eventuale applicazione delle sanzioni comminate dalla legge.