(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 136)
                              Art. 136. 
 
  Al possessore della pellicola e' fatto obbligo di non modificare il
titolo, i sottotitoli o le scritture; di non sostituire i quadri e le
scene relative; di  non  aggiungerne  altri  e  di  non  alterare  in
qualsiasi modo l'ordine. 
 
  Quando  tali  prescrizioni  non  siano  osservate  da   parte   del
possessore, o quando la pellicola non corrisponda  a  quella  per  la
quale e' stato rilasciato il nulla osta, la relativa riproduzione  al
pubblico e' considerata come mancante del nulla osta medesimo,  salvo
l'eventuale applicazione delle sanzioni comminate dalla legge.