(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 137)
                              Art. 137. 
 
  Il titolare della licenza  e'  responsabile  dell'esecuzione  dello
ordine eventualmente risultante dal dispositivo  di  approvazione  di
determinate pellicole di genere passionale  o  poliziesco,  circa  il
divieto di ingresso dei minori degli anni 16. 
 
  L'inosservanza puo' dar luogo alla revoca della licenza.