(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 138)
                              Art. 138. 
 
  I fanciulli minori di sedici anni non possono, a termini  dell'art.
6 lettera d) della legge 26 aprile 1934-XII, n. 653, essere impiegati
in sale adibite a  spettacoli  cinematografici;  ne'  possono  essere
comunque impiegati in sale di trattenimenti danzanti, di  varieta'  o
di altre rappresentazioni, salvo che si tratti  di  rappresentazioni,
di opere liriche o drammatiche aventi scopi educativi.