Art. 138. I fanciulli minori di sedici anni non possono, a termini dell'art. 6 lettera d) della legge 26 aprile 1934-XII, n. 653, essere impiegati in sale adibite a spettacoli cinematografici; ne' possono essere comunque impiegati in sale di trattenimenti danzanti, di varieta' o di altre rappresentazioni, salvo che si tratti di rappresentazioni, di opere liriche o drammatiche aventi scopi educativi.