Art. 139. L'autorita' di P. S. non deve approvare i programmi dei singoli cinematografi, se non siano in essi comprese pellicole a scopo di educazione civile, di propaganda nazionale e di cultura varia, a norma del R. decreto-legge 3 aprile 1926-IV, n. 1000 e del R. decreto-legge 5 ottobre 1933-XI, n. 1414. L'autorita' di P. S. deve, inoltre, assicurarsi dell'osservanza delle norme relative alla proporzione delle pellicole nazionali da proiettarsi obbligatoriamente ai sensi del citato R. decreto-legge 5 ottobre 1933-XI, n. 1414, convertito nella legge 5 febbraio 1931-XII, n. 320, e modificato dalla legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1083.