(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 139)
                              Art. 139. 
 
  L'autorita' di P. S. non deve approvare  i  programmi  dei  singoli
cinematografi, se non siano in essi comprese  pellicole  a  scopo  di
educazione civile, di propaganda nazionale  e  di  cultura  varia,  a
norma del R. decreto-legge  3  aprile  1926-IV,  n.  1000  e  del  R.
decreto-legge 5 ottobre 1933-XI, n. 1414. 
 
  L'autorita' di P. S.  deve,  inoltre,  assicurarsi  dell'osservanza
delle norme relative alla proporzione delle  pellicole  nazionali  da
proiettarsi obbligatoriamente ai sensi del citato R. decreto-legge  5
ottobre 1933-XI, n. 1414, convertito nella legge 5 febbraio 1931-XII,
n. 320, e modificato dalla legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1083.