(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 14)
                              Art. 14. 
 
  Il versamento dell'importo di tasse, di marche e di simili  valori,
quando non sia eseguito direttamente presso l'ufficio finanziario, ha
luogo mediante vaglia postale,  la  cui  spesa  resta  a  carico  del
mittente, oppure con assegni o vaglia cambiari della Banca d'Italia o
con assegni di  un  Istituto  di  diritto  pubblico  o  di  interesse
nazionale, emessi a favore del competente ufficio finanziario.