Art. 14. Il versamento dell'importo di tasse, di marche e di simili valori, quando non sia eseguito direttamente presso l'ufficio finanziario, ha luogo mediante vaglia postale, la cui spesa resta a carico del mittente, oppure con assegni o vaglia cambiari della Banca d'Italia o con assegni di un Istituto di diritto pubblico o di interesse nazionale, emessi a favore del competente ufficio finanziario.