Art. 140. Qualora non siano osservate le disposizioni del paragrafo 14 del presente regolamento, il Questore puo' sospendere, per un periodo da tre giorni a tre mesi, o revocare la licenza di cui all'art. 68 della legge, salvo le sanzioni penali. Nel caso di revoca della licenza, non si puo' far luogo a concessione di una licenza nuova, se non sia trascorso un anno dal giorno della revoca. La licenza revocata ad un coniuge non puo' di regola essere concessa all'altro coniuge, ne' ai figli, ne' ai genitori del titolare della licenza revocata.