(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 140)
                              Art. 140. 
 
  Qualora non siano osservate le disposizioni del  paragrafo  14  del
presente regolamento, il Questore puo' sospendere, per un periodo  da
tre giorni a tre mesi, o revocare la licenza di cui all'art. 68 della
legge, salvo le sanzioni penali. 
 
  Nel caso  di  revoca  della  licenza,  non  si  puo'  far  luogo  a
concessione di una licenza nuova, se non sia trascorso  un  anno  dal
giorno della revoca. 
 
  La licenza revocata  ad  un  coniuge  non  puo'  di  regola  essere
concessa all'altro  coniuge,  ne'  ai  figli,  ne'  ai  genitori  del
titolare della licenza revocata.