(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 141)
                              Art. 141. 
 
  Per l'applicazione dell'art. 80 della legge e'  istituita  in  ogni
provincia una Commissione permanente di vigilanza nominata ogni  anno
dal Prefetto, che la presiede. 
 
  Ne fanno parte: il Questore, il medico  provinciale,  un  ingegnere
del Genio civile, il comandante provinciale dei vigili del fuoco,  un
esperto in elettrotecnica, un rappresentante degli  esercenti  locali
di  pubblico  spettacolo  ed  un  rappresentante  dell'organizzazione
sindacale  dei   lavoratori   dello   spettacolo,   designati   dalle
organizzazioni sindacali locali riconosciute, nonche' il podesta' del
Comune in cui trovasi o deve essere edificato il locale  di  pubblico
spettacolo.  Puo'  essere  aggregato,  ove  occorra,  un  esperto  in
acustica. 
 
  Nel caso di impedimento di alcuno dei membri, questo e'  sostituito
da chi ne fa le veci o da altro funzionario espressamente designato -
per  i  primi  quattro  membri  -  l'esperto  in  elettrotecnica   e'
sostituito da un supplente all'uopo  designato,  e  i  rappresentanti
degli esercenti locali di pubblico spettacolo  e  del  sindacato  dei
lavoratori dello spettacolo sono sostituiti  dai  delegati  supplenti
designati dalle rispettive organizzazioni sindacali. 
 
  Il parere della Commissione e' dato  per  iscritto  e  deve  essere
adottato con l'intervento di tutti i componenti.