Art. 141. Per l'applicazione dell'art. 80 della legge e' istituita in ogni provincia una Commissione permanente di vigilanza nominata ogni anno dal Prefetto, che la presiede. Ne fanno parte: il Questore, il medico provinciale, un ingegnere del Genio civile, il comandante provinciale dei vigili del fuoco, un esperto in elettrotecnica, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo ed un rappresentante dell'organizzazione sindacale dei lavoratori dello spettacolo, designati dalle organizzazioni sindacali locali riconosciute, nonche' il podesta' del Comune in cui trovasi o deve essere edificato il locale di pubblico spettacolo. Puo' essere aggregato, ove occorra, un esperto in acustica. Nel caso di impedimento di alcuno dei membri, questo e' sostituito da chi ne fa le veci o da altro funzionario espressamente designato - per i primi quattro membri - l'esperto in elettrotecnica e' sostituito da un supplente all'uopo designato, e i rappresentanti degli esercenti locali di pubblico spettacolo e del sindacato dei lavoratori dello spettacolo sono sostituiti dai delegati supplenti designati dalle rispettive organizzazioni sindacali. Il parere della Commissione e' dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti.